1. Chiunque apre o subentra nella gestione di un «centro benessere» senza avere inviato la denuncia di inizio di attività di cui l'articolo 6, è punito con la sanzione amministrativa da 260 euro a 1.500 euro, fino alla sospensione dell'attività.
2. Chiunque apre o gestisce un «centro benessere» senza possedere i requisiti di legge dichiarati nella denuncia di inizio di attività, è punito con la sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro.
3. Chiunque fa un uso illegittimo o abusivo del marchio di cui all'articolo 4, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro.
4. Chiunque a seguito di modifica dei requisiti della struttura o di altri elementi dichiarati in sede di denuncia di inizio di attività, quando ciò determina il venire meno dei requisiti minimi per lo svolgimento delle attività, non ha provveduto a effettuare la prescritta denuncia, è punito con la sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro.