Art. 7.
(Sanzioni).

      1. Chiunque apre o subentra nella gestione di un «centro benessere» senza avere inviato la denuncia di inizio di attività di cui l'articolo 6, è punito con la sanzione amministrativa da 260 euro a 1.500 euro, fino alla sospensione dell'attività.
      2. Chiunque apre o gestisce un «centro benessere» senza possedere i requisiti di legge dichiarati nella denuncia di inizio di attività, è punito con la sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro.
      3. Chiunque fa un uso illegittimo o abusivo del marchio di cui all'articolo 4, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro.
      4. Chiunque a seguito di modifica dei requisiti della struttura o di altri elementi dichiarati in sede di denuncia di inizio di attività, quando ciò determina il venire meno dei requisiti minimi per lo svolgimento delle attività, non ha provveduto a effettuare la prescritta denuncia, è punito con la sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro.

 

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      5. Chiunque utilizza abusivamente la denominazione di «centro benessere» nell'insegna, nella pubblicità o in qualsiasi supporto, documento o dichiarazione pubblici, è punito con la sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro, nonché con l'eliminazione dei riferimenti alla natura di «centro benessere» contenuti nella denominazione o negli altri atti o documenti indicati nel presente comma.
      6. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, comporta l'applicazione delle norme del codice penale ove si riscontri che da tale violazione discendono danni a persone o, nei casi meno gravi, l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro, oltre alla chiusura dell'attività.